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Sez. 3 - , Sentenza n. 7402 del 23/03/2017 (Rv. 643692 - 02)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Accoglimento della domanda attraverso il rinvio ad atti del giudizio – Mancata riproduzione degli stessi e assenza di qualsiasi indicazione della ragione giuridica o fattuale dell’accoglimento della domanda – Motivazione apparente – Nullità ex art. 132, comma 1, n. 4), c.p.c. – Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643692-02

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE

È nulla per mancanza – sotto il profilo sia formale che sostanziale – del requisito di cui all’art. 132, comma 1, n. 4), c.p.c., la sentenza la cui motivazione consista nel dichiarare sufficienti tanto i motivi esposti nell’atto che ha veicolato la domanda accolta, quanto non meglio individuati documenti ed atti ad essa allegati, oltre ad una consulenza tecnica, senza riprodurne le parti idonee a giustificare la valutazione espressa, né indicare la ragione giuridica o fattuale che, come emergente dall’oggetto del rinvio, il giudice abbia ritenuto di condividere.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 1 lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)