Sez. 1, Sentenza n. 3083 del 20/05/1985 (Rv. 440778 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - MANCATA COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE DELLA FASE DI NOTIFICA DELLA PRONUNCIA DAVANTI AL GIUDICE SUPERIORE PROMOSSA DAL "DIFENSORE DEL VINCOLO" - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DELLE PARTI - INSUSSISTENZA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - MANCATA COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE DELLA FASE DI NOTIFICA DELLA PRONUNCIA DAVANTI AL GIUDICE SUPERIORE PROMOSSA DAL "DIFENSORE DEL VINCOLO" - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DELLE PARTI - INSUSSISTENZA.*
Al fine della delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, non costituisce ostacolo, sotto il profilo della violazione del diritto di difesa delle parti, la circostanza che alle stesse non sia stata data comunicazione o notificazione della fase di ratifica di quella pronuncia davanti al giudice superiore, promossa su istanza del "difensore del vincolo" secondo la previsione dell'art. 8 del "motu proprio" pontificio del 28 marzo 1971 "causae matrimoniales" (poi sostituito dal canone 1682 dell'attuale "codex"), atteso che la suddetta fase si traduce in un mero controllo d'ufficio sull'operato del primo giudice, non in un procedimento contenzioso di gravame, il quale si apre soltanto ove venga rifiutato il decreto di ratifica, e disposto il riesame della causa, ovvero qualora tale decreto venga impugnato. (V 7447/83, mass n 432063).*
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)