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Sez. 1, Sentenza n. 7447 del 16/12/1983 (Rv. 432063 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - APPELLO OBBLIGATORIAMENTE PROPOSTO DAL "DIFENSORE DEL VINCOLO" AL GIUDICE SUPERIORE NELLA CONTROVERSIA INNANZI AL TRIBUNALE ECCLESIASTICO - EFFETTI - INTRODUZIONE DI UNA FASE DI MERO CONTROLLO D'UFFICIO SULL'OPERATO DEL PRIMO GIUDICE - CONSEGUENZE - MANCATA COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE ALLE PARTI DELL'INDICATA FASE DI CONTROLLO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432063-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - APPELLO OBBLIGATORIAMENTE PROPOSTO DAL "DIFENSORE DEL VINCOLO" AL GIUDICE SUPERIORE NELLA CONTROVERSIA INNANZI AL TRIBUNALE ECCLESIASTICO - EFFETTI - INTRODUZIONE DI UNA FASE DI MERO CONTROLLO D'UFFICIO SULL'OPERATO DEL PRIMO GIUDICE - CONSEGUENZE - MANCATA COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE ALLE PARTI DELL'INDICATA FASE DI CONTROLLO - IRRILEVANZA.*

Con riguardo alla sentenza di nullità del matrimonio resa dal tribunale ecclesiastico, l'appello obbligatoriamente proposto dal "difensore del vincolo" al giudice superiore, secondo la previsione e nel vigore dell'art. 8 del "motu proprio" pontificio del 28 marzo 1971 "causae matrimoniales" (poi sostituito dal canone 1682 del vigente codice di diritto canonico), introduce una fase di mero controllo d'ufficio sull'operato del primo giudice, e non un procedimento contenzioso di gravame, il quale si apre soltanto ove, rifiutato il decreto di ratifica di detta pronuncia, venga disposto il riesame della causa, oppure, emesso tale decreto di ratifica, esso venga impugnato dal medesimo difensore del vincolo o dalle parti. Da ciò consegue che alla delibazione di quella sentenza non è di ostacolo la circostanza che le parti non abbiano avuto comunicazione o notificazione dell'indicata fase di controllo, in quanto non interferente sulla loro concreta possibilità di esercitare il diritto di difesa. (V 3024/82, mass n 420953).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)