diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3056 del 13/10/1972 (Rv. 360822 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - ESTINZIONE DI DEBITI PECUNIARI CON MEZZI DIVERSI DAL DENARO - OBBLIGO DI RESTITUZIONE IN NATURA DEI BENI RICEVUTI - CORRESPONSIONE DEL CONTROVALORE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360822-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - ESTINZIONE DI DEBITI PECUNIARI CON MEZZI DIVERSI DAL DENARO - OBBLIGO DI RESTITUZIONE IN NATURA DEI BENI RICEVUTI - CORRESPONSIONE DEL CONTROVALORE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Il creditore, per essere ammesso al passivo fallimentare, deve di norma, consegnare in natura al curatore del fallimento del suo debitore i beni che, in violazione dell'art 67 n 2 della legge fallimentare, abbia eventualmente ricevuto dal debitore ad Estinzione dei debiti pecuniari e solo quando tale restituzione in natura non sia possibile deve corrisponderne il controvalore. L'Azione revocatoria fallimentare ha, invero, carattere recuperatorio, ossia tende alla reintegrazione del patrimonio del fallito, al fine di assicurare la par condicio creditorum.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)