diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5540 del 20/06/1997 (Rv. 505341 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Bene non più esistente nel patrimonio del convenuto in revocatoria - Effetto recuperatorio dell'azione - Trasferimento sull'equivalente pecuniario dell'alienazione successiva - Natura di valore del relativo credito - Fondamento - Diritto dei creditori di considerare il bene, nella sua consistenza economica, come mai uscito dal patrimonio del debitore - Tutela - Necessità.
Stato
decisa il 1997-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505341-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

Allorquando il bene oggetto di revocatoria (nella specie: fallimentare) non si trovi più nel patrimonio del convenuto l'effetto recuperatorio dell'azione (salvo, ove possibile, l'esercizio della revocatoria contro i terzi acquirenti) si trasferisce sull'equivalente pecuniario dell'alienazione successiva, da qualificarsi peraltro alla stregua di un credito di valore affinché non sia violato il diritto dei creditori di considerare il bene, nella sua consistenza economica, come mai uscito dal patrimonio del debitore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)