Sez. 5, Sentenza n. 1388 del 11/12/1970 Ud. (dep. 01/03/1971) Rv. 116879 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU BENÌ ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI - DISTRAZIONE DI BENI - NOZIONE.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU BENÌ ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI - DISTRAZIONE DI BENI - NOZIONE.*
Costituisce distrazione qualunque fatto, diverso dalla dissipazione o dall'occultamento, mediante il quale l'imprenditore faccia coscientemente uscire dal proprio patrimonio uno o piu beni che lo compongono, al fine di impedirne l'apprensione da parte degli organi del fallimento. (V 114762, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)