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Sez. 3, Sentenza n. 8450 del 29/07/1993 (Rv. 483362 - 01)

Contratti agrari - Diritto di ripresa - In genere | Coltivatore diretto e soggetti equiparati - Requisito dell'età previsto dal secondo comma dell'art. 7 della legge n. 203 del 1982 - Accertamento - Riferimento al momento dell'intimazione della disdetta.
Stato
decisa il 1993-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483362-01

Contratti agrari - Diritto di ripresa - In genere

Il requisito dell'età previsto dal secondo comma dell'art. 7 della legge 3 maggio 1982 n. 203 (che, ai fini dell'applicazione della legge medesima, equipara ai coltivatori diretti i laureati o diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale ed i laureati in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico, in età non superiore ai cinquantacinque anni, che si impegnino ad esercitare in proprio la coltivazione dei fondi per almeno nove anni) deve essere accertato con riferimento al momento della intimazione della disdetta, e non a quello della decisione.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 7, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)