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Sez. 3, Sentenza n. 11880 del 26/11/1997 (Rv. 510413 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE | Coltivatore diretto e soggetti equiparati - Requisito dell'età ex art. 7 legge n. 203 del 1982 - Accertamento "quoad tempus" - Criteri - Momento dell'intimazione della disdetta - Riferimento - Necessità.
Stato
decisa il 1997-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510413-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE

In tema di rapporti agrari, la sussistenza del requisito dell'età previsto dal secondo comma dell'art. 7 della legge n. 203 del 1982 (che equipara, ai fini dell'applicabilità della legge medesima, ai coltivatori diretti i laureati o diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale ed i laureati in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico di età non superiore ai cinquantacinque anni che si impegnino ad esercitare in proprio l'attività di coltivazione dei fondi per almeno nove anni) va accertata con riferimento al momento della intimazione della disdetta, e non a quello della decisione della controversia.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 7, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)