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Sez. 1, Sentenza n. 12718 del 20/07/2012 (Rv. 623513 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA P.A. (FORO ERARIALE) | Art. 11 r.d. n. 1611 del 1933 - Portata - Notificazione dell'atto di promovimento del giudizio arbitrale e della sua decisione presso l'Avvocatura dello Stato - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Decorrenza del termine breve - Esclusione - Impugnazione entro un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione - Necessità.
Stato
decisa il 2012-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623513-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA P.A. (FORO ERARIALE)

L'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 ha inteso sancire la necessità di recapitare presso l'Avvocatura dello Stato non soltanto l'atto di promovimento del giudizio arbitrale, ma anche la sua decisione, indipendentemente dalla natura di questa; pertanto, nel caso in cui la notificazione del lodo non avvenga presso l'Avvocatura dello Stato, non trova applicazione il termine breve, di cui all'art. 828, primo comma, cod. proc. civ., bensì quello del secondo comma di tale disposizione, secondo cui l'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)