Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15415 del 21/06/2017 (Rv. 645069 - 02)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA P.A. (FORO ERARIALE) | Controversia in cui è parte una Amministrazione Autonoma statale - Notifica della sentenza - Presso l’ufficio dell’Avvocatura erariale individuato ex art. 11, comma 2, della l. n. 1611 del 1933 - Necessità - Contumacia di detta Amministrazione - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA P.A. (FORO ERARIALE)
Nei confronti dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, trattandosi di Amministrazione Autonoma statale per la quale è previsto il patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato nelle controversie in cui sia parte, si applica il regime speciale delle notifiche degli atti giudiziari di cui all’art. 11, comma 2, del r.d n. 1611 del 1933, che devono essere eseguite presso l’Ufficio dell’Avvocatura erariale nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha emesso la sentenza; tale disciplina non muta se l’Amministrazione Autonoma sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado, poiché la domiciliazione è prevista dalla legge e spiega efficacia in tutti i gradi di giudizio, indipendentemente dalla scelta discrezionale dell’Amministrazione di costituirsi, o meno, in giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, ex art. 325 c.p.c., la notifica della sentenza del Giudice di Pace effettuata presso la sede dell’Amministrazione pubblica e non presso l’ufficio distrettuale dell’Avvocatura dello Stato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 144 com. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)