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Sez. 4, Sentenza n. 6383 del 10/06/1983 Ud. (dep. 08/07/1983) Rv. 159845 - 01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - FATTO DIVERSO - MODIFICAZIONE DEL FATTO - ESTREMI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159845-01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - FATTO DIVERSO - MODIFICAZIONE DEL FATTO - ESTREMI - CONDIZIONI.*

Perché si verifichi la violazione dell'art. 477, comma secondo, cod. proc. pen. non è sufficiente una qualsiasi modificazione dei caratteri intrinseci del reato contestato, ma occorre che tale modificazione sia valida ad incidere in concreto sul diritto di difesa; il "fatto" ai fini suddetti, è la fattispecie concreta che realizza l'ipotesi astratta prevista dalla legge ed è diverso, rispetto a quello enunciato nel decreto di citazione, solo se esso venga mutato nei suoi elementi essenziali e in maniera tale da determinare incertezza sull'oggetto dell'impugnazione. (Conf mass n 144523).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)