Sez. 1, Sentenza n. 174 del 14/01/1977 (Rv. 383679 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - CASSAZIONE DI SENTENZA DEFINITIVA DI UNA CAUSA SU UNA QUESTIONE PRELIMINARE - NUOVE RICHIESTE ISTRUTTORIE SULLE TESI DI MERITO ASSORBITE NEL GIUDIZIO CONCLUSOSI CON LA PREDETTA SENTENZA - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - CASSAZIONE DI SENTENZA DEFINITIVA DI UNA CAUSA SU UNA QUESTIONE PRELIMINARE - NUOVE RICHIESTE ISTRUTTORIE SULLE TESI DI MERITO ASSORBITE NEL GIUDIZIO CONCLUSOSI CON LA PREDETTA SENTENZA - INAMMISSIBILITA.*
A seguito della Cassazione di una sentenza che abbia definito la causa su una questione preliminare di merito (nella specie, affermando la sussistenza di una transazione sui diritti invocati dall'attore), e precluso alle parti, nel giudizio di rinvio, di avanzare nuove richieste istruttorie sulle tesi di merito rimaste assorbite nel giudizio conclusosi con la sentenza annullata. Tali richieste, infatti, potendo e dovendo essere formulate nella pregressa fase, ancorche la causa fosse stata rimessa al collegio sulla sola questione preliminare (artt 187 e 189 cod proc civ), non possono ritenersi necessitate dalla sentenza di Cassazione, e, pertanto, incorrono nel divieto di nuove conclusioni in Sede di rinvio, fissato dall'art 394 terzo comma cod proc civ. (V 1761/75, mass n 375410; (V 4246/74, mass n 372915).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)