Sez. 2, Sentenza n. 4246 del 13/12/1974 (Rv. 372915 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - DIVIETO - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - DIVIETO - LIMITI.*
Il divieto di formulare in Sede di rinvio conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio, nel quale era stata pronunciata la sentenza cassata, viene meno soltanto nell'ipotesi in cui, a seguito della sentenza di Cassazione, i termini della controversia che il giudice di rinvio e chiamato a decidere si configurino in modo diverso da quello delineato dalle parti nelle precedenti fasi del giudizio e sorga pertanto la necessita di dedurre questioni di diritto o di fatto rilevanti nel giudizio di rinvio. (V 1301'69, mass n 339978).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)