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Sez. 1, Sentenza n. 13317 del 29/11/1999 (Rv. 531648 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Istituto di cura convenzionato - Ricoveri eccedenti il limite fissato dalla convenzione - Indebito arricchimento dell'amministrazione sanitaria - Azione ex art. 2041 cod. civ. - Legittimazione passiva - In capo alla Regione - Esclusione - Alla Unità Sanitaria Locale, e, successivamente, alla Azienda Unità Socio - Sanitaria subentrata - Configurabilità.
Stato
decisa il 1999-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531648-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)

Nell'azione di indebito arricchimento proposta ex art. 2041 cod. civ. da un Istituto di cura convenzionato per ottenere l'indennizzo della diminuzione patrimoniale dovuta ai ricoveri eccedenti il limite fissato dalla convenzione, i cui oneri sarebbero spettati all'amministrazione sanitaria, nel vigore della normativa precedente le innovazioni legislative operate dai decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993, legittimata passivamente non è la Regione, bensì' la Unità Sanitaria Locale, intercorrendo i rapporti aventi ad oggetto le prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale esclusivamente tra il terzo autore della prestazione e detta U.S.L., cui è poi subentrata l'Azienda Unità Sanitaria Locale. Siffatta conclusione deve essere tenuta ferma anche in presenza della disposizione di cui all'art. 6, comma primo, della legge n. 724 del 1994, la quale vale solo ad escludere la successione delle Aziende Sanitarie Locali, istituite con il decreto legislativo n. 502 del 1992, nei debiti e nei crediti delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Unità Sanitarie Locali, e non anche a dirimere la questione relativa alla identificazione del soggetto passivo della obbligazione avente ad oggetto l'indennizzo ex art. 2041 cod. civ. per una prestazione sanitaria a carico della Unità Sanitaria Locale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)