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Sez. U, Sentenza n. 14336 del 08/07/2005 (Rv. 583105 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Decreto emesso nei confronti della Regione - Per debito di soppressa USL - Opposizione del commissario della gestione liquidatoria - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie relativa alla Regione Campania.
Stato
decisa il 2005-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583105-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

È inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso nei confronti della regione, proposta dal direttore generale di azienda sanitaria locale quale commissario della gestione liquidatoria della preesistente unità sanitaria locale, atteso che la legittimazione all'opposizione spetta al soggetto destinatario dell'ingiunzione, e le gestioni liquidatorie (già gestioni stralcio) delle unità sanitarie locali sono - in quanto usufruiscono della soggettività dell'ente soppresso - soggetti giuridici diversi dalla regione (principio affermato con riferimento ad USL della Regione Campania, sulla base del rilievo che la disciplina in materia di gestione liquidatoria delle USL stabilita da detta Regione, con l'art. 1 della legge reg. 2 settembre 1996, n. 22, coincide con quella nazionale di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e all'art. 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1995, n. 549).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 643, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1995 num. 549 art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Campania 02/09/1996 num. 22 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)