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Sez. U - , Ordinanza n. 12479 del 24/06/2020 (Rv. 658037 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - EFFETTI DELLA DECISIONE SULLA GIURISDIZIONE | Giudicato interno - Questione definita in relazione alla sola domanda principale – Riproposizione della questione con riguardo alle domande subordinate o accessorie – Inammissibilità.
Stato
decisa il 2020-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658037-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - EFFETTI DELLA DECISIONE SULLA GIURISDIZIONE

Il giudicato interno, conseguente alla statuizione sul regolamento preventivo di giurisdizione, adottata con esclusivo riferimento alla domanda principale, senza operare alcuna distinzione rispetto alle domande subordinate o accessorie, pur potendo la pronuncia interessare anche queste ultime, preclude ogni successiva contestazione attinente alla giurisdizione, anche se relativa alle domande subordinate o accessorie in precedenza non esaminate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)