Sez. U - , Sentenza n. 6929 del 20/03/2018 (Rv. 647661 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Giudicato sulla giurisdizione - Ambito soggettivo - Cause inscindibili - Successivo intervento di altre parti - Estensione del giudicato - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE
L'ordinanza passata in giudicato, resa all'esito del regolamento preventivo di giurisdizione e adottata in un giudizio in cui le cause sono inscindibili (perché le domande sono avvinte da un legame di connessione teleologica o dall'identità della "causa petendi"), è irretrattabile per tutti coloro che sono stati parti nel processo nel quale è intervenuta, i quali sono litisconsorti necessari nel procedimento ex art. 41 c.p.c., ma non vincola anche coloro che sono intervenuti nel medesimo giudizio dopo la formazione del giudicato, che, pertanto, a differenza dei primi, possono ancora sollevare la questione di giurisdizione, anche facendo valere il successivo mutamento di giurisprudenza sulla materia. (Nella specie, la S.C., in un caso in cui era già passata in giudicato la statuizione che, a seguito di ricorso ex art. 41 c.p.c., aveva dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti in relazione ad un'azione di responsabilità per danni cagionati ad una società a partecipazione pubblica, ha affermato l'intangibilità del giudicato sulla giurisdizione nei confronti di chi era già parte del processo quando si era formato il giudicato, ma non di coloro, nei cui riguardi l'azione di responsabilità era stata promossa successivamente, in forza della mutata giurisprudenza riguardante la sussistenza della giurisdizione ordinaria in relazione alle società non "in house providing").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)