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Sez. 5, Sentenza n. 955 del 24/09/1971 Ud. (dep. 07/12/1971) Rv. 119459 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - AL DIFENSORE - NOTIFICAZIONE CONTEMPORANEA DELL'AVVISO DELL'ORDINANZA D'URGENZA E DI QUELLO EX ART 533 COD PROC PEN A DISTANZA INFERIORE, L'UNO DALL'ALTRO, DI QUINDICI GIORNI - POSSIBILITA DI FRUIRE DI ENTRAMBI I TERMINI - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119459-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - AL DIFENSORE - NOTIFICAZIONE CONTEMPORANEA DELL'AVVISO DELL'ORDINANZA D'URGENZA E DI QUELLO EX ART 533 COD PROC PEN A DISTANZA INFERIORE, L'UNO DALL'ALTRO, DI QUINDICI GIORNI - POSSIBILITA DI FRUIRE DI ENTRAMBI I TERMINI - NULLITA - ESCLUSIONE.*

La notificazione anche temporanea al difensore dell'avviso relativo all'ordinanza d'urgenza e quello ex art 533 cod proc pen, o la notificazione a distanza minore di quindici giorni, l'uno dall'altro, dei due avvisi, non determina una causa di nullita una volta che il difensore abbia la possibilita di fruire di entrambi i termini nel senso che dalla notificazione del primo dei due avvisi alla data d'udienza decorrano non meno di trenta giorni (quindici piu quindici), anche se la seconda notificazione sia stata eseguita prima della scadenza del primo termine.*

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)