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Sez. 1, Sentenza n. 3787 del 15/02/2008 (Rv. 601796 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Azienda appartenente ad impresa fallita - Prelazione a favore dell'affittuario ex art. 3, comma quarto, della legge n. 223 del 1991 - Esercizio del diritto - Successivo decreto di trasferimento a terzi - Impugnazione da parte del prelazionario - Necessità - Sussistenza - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601796-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

In tema di diritto di prelazione da parte dell'imprenditore il quale, a titolo di affitto, ha assunto dal curatore la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate a procedure fallimentari e, ai sensi dell'art. 3, comma quarto, della legge 223 del 1991, ha comunicato l'esercizio del predetto diritto, una volta emesso, ciò nonostante, il decreto di trasferimento dell'azienda in favore di terzi, è onere del prelazionario impugnare, secondo le norme fallimentari, il decreto stesso, trattandosi del provvedimento che viola il suo diritto; ne consegue che, in difetto, trasferita l'azienda e chiuso il fallimento, la posizione soggettiva tutelabile non attiene più al diritto di prelazione in sé, bensì alle sole conseguenze della sua violazione.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)