Sez. 1, Sentenza n. 3579 del 25/03/1995 (Rv. 491428 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Diritto di prelazione a favore di imprenditore che ha assunto in affitto la gestione di una azienda dell'impresa fallita ex art. 3 legge n. 223 del 1991 - Esercizio - Condizioni - Normativa sull'espropriazione immobiliare - Applicabilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE
La formulazione testuale dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991 n. 223 - a norma del quale il diritto di prelazione (concesso in favore dell'imprenditore che a titolo di affitto abbia assunto la gestione, anche parziale, delle aziende appartenenti ad imprese assoggettate a fallimento) deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione della definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda - non consente di enucleare altra prescrizione che quella temporale relativa al termine entro il quale il prelazionario è tenuto a notificare (all'autorità che gli ha comunicato l'avvenuta vendita dell'azienda ed il prezzo per essa stabilito) la propria intenzione di avvalersi della prelazione alle condizioni ivi indicate, spettando a detta medesima autorità, previamente o successivamente, di indicare anche le modalità, l'importo ed il termine di deposito di eventuale cauzione. Resta, pertanto, esclusa (anche in considerazione della non consentita introducibilità di cause di decadenza da diritti per via di mera interpretazione analogica) la possibilità di applicare a tale nuova ed autonoma normativa la disciplina procedurale dell'espropriazione immobiliare, in ordine alle modalità ed ai termini di deposito della cauzione e del prezzo, nonché alle correlative comminatorie di decadenza da quest'ultima previste.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)