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Sez. U, Sentenza n. 4624 del 16/07/1981 (Rv. 415336 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - MOMENTO DETERMINANTE - IUS SUPERVENIENS - OPERATIVITA - LIMITI - AFFERMAZIONE DELLA GIURISDIZIONE E STATUIZIONE DI MERITO PASSATA IN GIUDICATO - IUS SUPERVENIENS - INAPPLICABILITA- FATTISPECIE IN TEMA DI CONTROVERSIE RELATIVE ALL'INDENNITA DI BUONUSCITA DEL PERSONALE DELLO STATO E DELLE AZIENDE AUTONOME.*
Stato
decisa il 1981-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415336-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - MOMENTO DETERMINANTE - IUS SUPERVENIENS - OPERATIVITA - LIMITI - AFFERMAZIONE DELLA GIURISDIZIONE E STATUIZIONE DI MERITO PASSATA IN GIUDICATO - IUS SUPERVENIENS - INAPPLICABILITA- FATTISPECIE IN TEMA DI CONTROVERSIE RELATIVE ALL'INDENNITA DI BUONUSCITA DEL PERSONALE DELLO STATO E DELLE AZIENDE AUTONOME.*

Il principio della operativita dello ius superveniens in tema di giurisdizione pur nell'ipotesi in cui su questa sia intervenuta una pronuncia passata in giudicato, non e applicabile qualora il giudice adito, oltre ad affermare, in maniera esplicita o implicita, la propria giurisdizione, abbia altresi emesso statuizione di merito su uno dei capi della domanda e questi abbiano acquistato efficacia di giudicato. (nella specie, la giurisdizione del giudice ordinario era divenuta incontestabile per essere intervenuta, prima della legge 20 marzo 1980 n 75, devolutiva ai tribunali amministrativi della giurisdizione esclusiva per le controversie in materia di indennita di buonuscita del personale dello stato e delle aziende autonome, su un altro capo di domanda relativo allo stesso rapporto, sentenza affermativa di giurisdizione e di merito, passata in giudicato).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)