Sez. U, Sentenza n. 5477 del 26/10/1984 (Rv. 437153 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - CONTROVERSIA RELATIVA PROMOSSA DA DIPENDENTI STATALI COLLOCATI A RIPOSO - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 75 DEL 1980 - EFFETTI - PROCEDIMENTO INSTAURATO CON LA DOMANDA INERENTE AL COMPUTO DELLA TREDICESIMA ED ALLE PRETESE ACCESSORIE - ESTINZIONE D'UFFICIO - DOMANDA INERENTE ALLA RILIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ, PER RAGIONI DIVERSE DALLA COMPUTABILITÀ DELLA TREDICESIMA, ED ALLE PRETESE ACCESSORIE - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - NECESSITÀ - LIMITI - GIUDICATO SOSTANZIALE SULLE PREDETTE DOMANDE PRINCIPALI - PRECLUSIONE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - CONTROVERSIA RELATIVA PROMOSSA DA DIPENDENTI STATALI COLLOCATI A RIPOSO - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 75 DEL 1980 - EFFETTI - PROCEDIMENTO INSTAURATO CON LA DOMANDA INERENTE AL COMPUTO DELLA TREDICESIMA ED ALLE PRETESE ACCESSORIE - ESTINZIONE D'UFFICIO - DOMANDA INERENTE ALLA RILIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ, PER RAGIONI DIVERSE DALLA COMPUTABILITÀ DELLA TREDICESIMA, ED ALLE PRETESE ACCESSORIE - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - NECESSITÀ - LIMITI - GIUDICATO SOSTANZIALE SULLE PREDETTE DOMANDE PRINCIPALI - PRECLUSIONE.*
Nelle controversie sulla Determinazione dell'indennità di buonuscita in favore dei dipendenti statali collocati a riposo, la sopravvenienza delle Disposizioni processuali dell'art. 6 della legge 20 marzo 1980 n. 75, manifestamente non in contrasto con i precetti di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione, né con i principi costituzionali che regolano il riparto della giurisdizione (sent. Corte costituzionale n. 185 del 1981), comporta l'Estinzione del procedimento, da dichiararsi d'ufficio con compensazione delle spese, per la domanda inerente al computo della tredicesima mensilità ed alle pretese accessorie di interessi e rivalutazione monetaria, mentre impone l'affermazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per la domanda inerente alla riliquidazione dell'indennità medesima, per ragioni diverse, dall'indicata computabilità della tredicesima mensilità ed alle relative pretese accessorie di interessi e rivalutazione monetaria. Tale immediata applicabilità delle citate norme trova ostacolo soltanto nel giudicato sostanziale che si sia formato, rispettivamente, sull'una o sull'altra delle suddette domande principali, per mancata impugnazione, tenendo conto che le indicate pretese accessorie seguono le sorti di quella principale. (V 6290/82, mass n 423953; (V 4624/81, mass n 415335; (V 4624/81, mass n 415336).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 101, Costituzione art. 102, Costituzione art. 104, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DPR 28/12/1970 num. 1079 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)