Sez. 2, Sentenza n. 3738 del 04/02/1988 Ud. (dep. 22/03/1988) Rv. 177950 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE IN GENERE - GIUDIZIO DI VALENZA - ESERCIZIO DEL POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - LIMITI - DEDUZIONI DIFENSIVE NON ESAMINATE - RAFFRONTO IMPLICITO CON GLI ELEMENTI FONDAMENTALI - EFFETTO - IRRILEVANZA.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE IN GENERE - GIUDIZIO DI VALENZA - ESERCIZIO DEL POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - LIMITI - DEDUZIONI DIFENSIVE NON ESAMINATE - RAFFRONTO IMPLICITO CON GLI ELEMENTI FONDAMENTALI - EFFETTO - IRRILEVANZA.*
Il giudizio di valenza che il giudice - nel motivare la sentenza di condanna - deve formulare nel caso di concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti rientra nell'ampio concetto del libero convincimento del giudice, in cui si sostanzia il giudizio penale e costituisce un potere discrezionale del cui Esercizio devono essere chiaramente indicati i punti essenziali e determinanti. Ne consegue che le eventuali argomentazioni o le risultanze non espressamente esaminate, ancorché poste in rilievo dal difensore, nell'implicito raffronto con gli elementi ritenuti fondamentali, devono considerarsi disattese e non pretermesse. (V mass n 137866; (V mass n 148668).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)