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Sez. 5, Sentenza n. 4066 del 28/01/1981 Ud. (dep. 05/05/1981) Rv. 148668 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE IN GENERE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1981-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148668-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE IN GENERE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESTREMI.*

Il giudice del merito, nell'Esercizio del potere discrezionale che la legge gli affida in tema di giudizio di comparazione fra circostanze di segno opposto, non e tenuto a dare analitico conto delle ragioni sulle quali ha fondato il suo giudizio, quando nessuna specifica deduzione sia stata formulata in proposito dall'interessato. (l'imputato si era limitato, nei motivi di appello, a chiedere genericamente che le attenuanti fossero dichiarate prevalenti o equivalenti).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)