diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2262 del 20/08/1966 (Rv. 324410 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - PROPONIBILITA DELL'AZIONE - IMPOSTE DIRETTE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1966-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324410-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - PROPONIBILITA DELL'AZIONE - IMPOSTE DIRETTE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI - DIFFERENZA.*

Mentre in tema di imposte dirette l'Azione del giudice ordinario, a norma dell'art 22 del RD 27 agosto 1936, n 1639, puo essere proposta soltanto quando la controversia sia stata definita dalla commissione centrale delle imposte, ovvero nel procedimento tributario sia gia stata pronunziata una decisione definitiva di commissione distrettuale o provinciale, in tema di imposte indirette sugli affari (fra cui va inquadrata l'imposta di registro) la proponibilita dell'Azione davanti all' AGO non e condizionata all'esperimento del procedimento davanti alle commissioni. (Cfr 987/64; 861/60 sulla prima parte; 2901/63; 2125/61 sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Legge 27/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST., Legge 27/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)