Sez. 1, Sentenza n. 412 del 25/01/1989 (Rv. 461531 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE - DELEGA DELLE OPERAZIONI PERITALI - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE - DELEGA DELLE OPERAZIONI PERITALI - ESCLUSIONE.*
Qualora la scelta del consulente tecnico d'ufficio sia strettamente collegata alla particolare specializzazione e qualificazione professionale (nella specie, trattandosi di indagini sui rapporti fra genitori e figli minori, al fine di provvedere sul loro affidamento in causa di separazione), deve negarsi al consulente medesimo la facoltà di delegare di propria iniziativa ad altre persone le operazioni peritali, ancorché limitatamente ad un determinato settore dell'indagine. (V 3450/76, mass n 382211).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)