Sez. L, Sentenza n. 3450 del 14/10/1976 (Rv. 382211 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITA - INDAGINI - COLLABORAZIONE DI UN ESPERTO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITA - INDAGINI - COLLABORAZIONE DI UN ESPERTO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Il consulente tecnico d'ufficio puo avvalersi dell'opera di un esperto, da lui incaricato di compiere particolari indagini, in relazione alla particolare specializzazione professionale di tale collaboratore; e pero indispensabile che lo stesso consulente tecnico abbia avuto cura di valutare le conclusioni, anche scritte, di tale esperto, richiamandole nella propria relazione, con l'avallo della propria adesione e con l'assunzione al riguardo di ogni responsabilita morale e scientifica. (Conf 2337/75, mass n 376185).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)