diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 16332 del 26/09/2012 (Rv. 623831 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - DETRAZIONI - IN GENERE | Società di assicurazione - Riserve per sinistri - Determinazione - Criteri - Previsione di un metodo specifico - Necessità - Esclusione - Valutazione prudenziale fondata su elementi obiettivi - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623831-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, l'art. 23, comma terzo, del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175, nel disporre che le società di assicurazione costituiscano alla fine di ogni esercizio la "riserva sinistri" iscrivendo nel bilancio le somme necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti in quell'esercizio o negli esercizi precedenti, atteso il suo tenore letterale, si limita a prevedere che l'ammontare di essa sia determinato sulla base di una valutazione fondata su elementi obiettivi e guidata dal criterio di prudenza, senza imporre alcun metodo specifico, purché quello impiegato sia tecnicamente idoneo a perseguire le finalità della riserva di accantonare le somme necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti, e non anche esuberante rispetto a tali finalità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2423 bis, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 175 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)