Sez. 5, Sentenza n. 1147 del 22/01/2010 (Rv. 611772 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE | Contributo a fondo perduto - Erogazione "pro quota" in esercizio successivo a quello di concessione - Sopravvenienza attiva nell'esercizio di percezione - Configurabilità - Indicazione nello stato patrimoniale e nel conto economico del relativo bilancio - Necessità - Mera indicazione, nei bilanci dei due esercizi, dell'importo dell'intero contributo nella posta "ratei e risconti passivi" - Inidoneità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE
Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, i contributi a fondo perduto (in conto capitale o in conto impianti) costituiscono una sopravvenienza attiva tassabile nell'esercizio in cui sono stati incassati, ai sensi dell'art. 55, terzo comma, lett. c) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo, applicabile "ratione temporis", modificato dall'art. 21, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), da indicare nello stato patrimoniale e nel conto economico del relativo bilancio rispettando l'obbligo, previsto dall'art. 2423-ter cod. civ., di iscrivere in tali documenti le voci previste negli artt. 2424 e 2425 cod. civ., separatamente e secondo l'uniforme ordine tassativo da essi imposto, senza possibilità di iscrizione di mere "registrazioni di memoria". Ne consegue che, quando il contributo sia stato concesso nel corso di un esercizio, ma erogato, "pro quota", in quello successivo, è inidonea la mera ripetizione dell'indicazione, già inserita nel bilancio relativo all'anno di concessione, dell'intero importo dello stesso nella posta "ratei e risconti passivi", perché in tal modo non viene operata alcuna scelta tra le pur possibili diverse rappresentazioni tecnico-contabili del fatto (riduzione del costo delle immobilizzazioni acquisite con quel contributo e gradato accreditamento dello stesso al conto economico sulla base della vita utile del cespite, con le connesse varianti di contabilizzazione; conferimento da parte di terzo non azionista, con costituzione di specifica riserva del patrimonio netto) e si giustifica la ripresa a tassazione della sopravvenienza attiva non dichiarata.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55, Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2425
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)