Sez. 3, Sentenza n. 59 del 07/01/1982 (Rv. 417745 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - REQUISITI SOGGETTIVI - TITOLARITÀ DI UNA POSIZIONE CONTRATTUALE DI AFFITTUARIO, MEZZADRO O COLONO - EFFETTIVA CONDUZIONE DEL FONDO PER ALMENO DUE ANNI - NATURA RISPETTIVA DEI DUE DISTINTI REQUISITI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - REQUISITI SOGGETTIVI - TITOLARITÀ DI UNA POSIZIONE CONTRATTUALE DI AFFITTUARIO, MEZZADRO O COLONO - EFFETTIVA CONDUZIONE DEL FONDO PER ALMENO DUE ANNI - NATURA RISPETTIVA DEI DUE DISTINTI REQUISITI.*
In tema di prelazione agraria, i requisiti soggettivi del relativo diritto, costituiti, rispettivamente, dalla titolarità di una posizione contrattuale di affittuario, mezzadro o colono e dalla effettiva conduzione del fondo per un periodo minimo di due anni, hanno, alla stregua della lettera e della ratio dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965, autonoma e distinta Rilevanza, nel senso che l'indicata titolarità rappresenta una qualifica di legittimazione per l'Esercizio del diritto (occorrente solo al momento di tale Esercizio), mentre la conduzione del fondo per il periodo prescritto ne è un presupposto di fatto, il quale è valido per l'Esercizio della prelazione anche se non in correlazione cronologica e strutturale con la predetta titolarità, ove comunque da essa non dissociato, come nel caso di anticipato affidamento del fondo all'affittuario. (V 1608/79, mass n 397955).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)