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Sez. 3, Sentenza n. 1608 del 19/03/1979 (Rv. 397955 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FUNZIONE - CONDIZIONI - COLTIVAZIONE DEL FONDO PER ALMENO DUE ANNI - CUMULO DEL PERIODO DI CONDUZIONE DEL FONDO CON QUELLO DI ALLEVAMENTO E SFRUTTAMENTO DI BESTIAME IN ESECUZIONE DEL RAPPORTO DI SOCCIDA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397955-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FUNZIONE - CONDIZIONI - COLTIVAZIONE DEL FONDO PER ALMENO DUE ANNI - CUMULO DEL PERIODO DI CONDUZIONE DEL FONDO CON QUELLO DI ALLEVAMENTO E SFRUTTAMENTO DI BESTIAME IN ESECUZIONE DEL RAPPORTO DI SOCCIDA - ESCLUSIONE.*

La normativa contenuta nell'art 8 della legge 26 maggio 1965, n 590, modificato dal primo comma dell'art 7 della legge 14 agosto 1971 n 817, ha la precisa finalita di sviluppare la proprieta coltivatrice, favorendo l'accentramento della terra nelle mani di chi la coltiva direttamente, e pertanto non puo trovare applicazione fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Conseguentemente, il diritto di prelazione agraria non puo essere esercitato se non da chi, rivestendo la qualita di affittuario o di mezzadro o di colono o di compartecipe del fondo, lo abbia coltivato per almeno due anni: a tal fine, non e possibile, percio, sommare il periodo in cui il richiedente ha condotto il fondo quale affittuario con quello precedente, nel quale lo ha detenuto come soccidante, dal momento che la soccida, anche nell'ipotesi di soccida con conferimento di pascolo (art 2186 cod civ), non ha per oggetto la coltivazione del fondo, ma solo l'allevamento e lo sfruttamento di bestiame e l'Esercizio di attivita connesse. (V 2903/72, mass n 360633).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2170, Cod. Civ. art. 2186, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)