Sez. 1, Sentenza n. 23513 del 19/11/2010 (Rv. 614747 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE | Rivendica da parte del terzo della proprietà del bene immobile ricompreso nell'attivo e domanda di sottrazione di esso all'esecuzione concorsuale - Ricorso proposto ex art. 619 cod. proc civ. contro il provvedimento di vendita - Qualificazione da parte del tribunale fallimentare come reclamo ex art. 26 legge fall. - Erroneità - Fondamento - Conseguenze - Disciplina anteriore alla riforma del d.lgs. n. 5 del 2006 - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE
Nelle procedure fallimentari aperte anteriormente alla riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 e tuttora regolate, ai sensi dell'art.150 del predetto decreto, dalla disciplina previgente, il terzo che rivendichi la proprietà di un bene immobile acquisito al fallimento - per essere soggetto alla vendita forzata - può proporre, finchè la vendita non abbia avuto luogo, opposizione nelle forme e nei termini di cui all'art.619 cod. proc. civ., essendo invece esclusa l'esperibilità, avverso il provvedimento del giudice delegato, del reclamo endofallimentare regolato dall'art. 26 legge fall. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che, qualificando come reclamo endofallimentare l'opposizione di terzo, ne aveva dichiarato l'inammissibilità, per tardiva proposizione rispetto alla notifica del provvedimento di vendita).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 150 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)