Sez. 2, Sentenza n. 11597 del 04/10/1988 Ud. (dep. 29/11/1988) Rv. 179811 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERIO OGGETTIVO E SOGGETTIVO - NOZIONE - RAPPORTO.*
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERIO OGGETTIVO E SOGGETTIVO - NOZIONE - RAPPORTO.*
La valutazione del danno patrimoniale cagionato dal reato agli effetti del riconoscimento sia dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. sia dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., va compiuta con criterio soggettivo, in rapporto non al "livello economico medio della generalità", ma in riferimento alle condizioni della "persona offesa dal reato" e cioè di colui che ha subito, in concreto ed in via diretta, gli effetti dannosi del reato, con esclusione, quindi, del danno indiretto e di quello eventualmente subito da persona diversa. Il criterio oggettivo è tuttavia valido, sempre che S'intenda in senso non contrastante col principio di identificazione e di valutazione del danno in riferimento alla persona del soggetto passivo del reato. Può definirsi di particolare gravità o di speciale tenuità il danno se tale può essere considerato nei confronti di ciascuno dei consociati, non rispetto ad un ipotetico soggetto "medio". (V mass n 164071).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 7, Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)