Sez. 2, Sentenza n. 4188 del 13/12/1983 Ud. (dep. 09/05/1984) Rv. 164071 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - ACCERTAMENTO - CAPACITÀ ECONOMICA DEL DANNEGGIATO - CRITERIO - SUSSIDIARIO.*
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - ACCERTAMENTO - CAPACITÀ ECONOMICA DEL DANNEGGIATO - CRITERIO - SUSSIDIARIO.*
Ai fini della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. o dell'aggravante ex art. 61 n. 7 stesso codice, la capacità economica del danneggiato costituisce elemento sussidiario di apprezzamento, nei casi in cui la intrinseca entità del danno non sia ritenuta dal giudice di per sè sola sufficiente a stabilire, con la necessaria certezza, la speciale tenuità o la rilevante gravità del danno stesso. (Conf mass n 148084; (Conf mass n 149654; (Conf mass n 152989; (Conf mass n 153331).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 7, Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)