Sez. 3, Sentenza n. 3804 del 22/11/1968 (Rv. 337225 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - RINNOVAZIONE DELLE PROVE ESPERITE IN PRIMO GRADO - PROVA TESTIMONIALE - RINNOVAZIONE DELL'ESAME DEI TESTI GIA ESCUSSI - LEGITTIMITA- AUDIZIONE DI TESTI NON ESCUSSI IN PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - RINNOVAZIONE DELLE PROVE ESPERITE IN PRIMO GRADO - PROVA TESTIMONIALE - RINNOVAZIONE DELL'ESAME DEI TESTI GIA ESCUSSI - LEGITTIMITA- AUDIZIONE DI TESTI NON ESCUSSI IN PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITA.*
Se al giudice di appello e consentito di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni gia esaminati in primo grado, per chiarire la loro deposizione, non gli e invece consentito di disporre l'audizione dei testimoni non escussi in primo grado, in quanto nel nostro sistema processuale vige il principio dell'unicita e non frazionalita della prova, mentre tale principio verrebbe meno se in appello fosse consentita la riapertura della prova con l'audizione di altri testimoni. (Conf. Alla sent. 1602-67, mass. N.328399).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 356
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)