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Sez. 2, Sentenza n. 1617 del 04/06/1974 (Rv. 369784 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - RINNOVAZIONE - ESCUSSIONE IN APPELLO DI TESTI RITENUTI SUPERFLUI IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369784-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - RINNOVAZIONE - ESCUSSIONE IN APPELLO DI TESTI RITENUTI SUPERFLUI IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITA.*

Non contrasta con il principio dell'unicita e della non frazionabilita della prova l'audizione in appello dei testi che il giudice istruttore in primo grado abbia esclusi ritenendone superflua l'audizione: l' assunzione di detti testi, non escussi per uno dei motivi di cui all'art 245 cod proc civ, rientra nei poteri di rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria, che l'art 356, primo comma, cod proc civ conferisce al giudice di appello. (V 3804'68, mass n 337225).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 356 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)