Sez. 1, Sentenza n. 20385 del 20/11/2012 (Rv. 624503 - 01)
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - IDENTITÀ PERSONALE - NOME - TUTELA - IN GENERE | Imposizione del prenome "Andrea" ad una neonata - Legittimità - Fondamento.
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - IDENTITÀ PERSONALE - NOME - TUTELA - IN GENERE
L'imposizione del prenome "Andrea" ad una neonata non viola il disposto dell'art. 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che vieta l'uso di nomi ridicoli o vergognosi, non potendo, detto prenome, per la sua peculiarità lessicale, così ritenersi ove attribuito ad una persona di sesso femminile ed essendo, altresì, rispettoso del dettato dell'art. 35 del d.P.R. richiamato, che impone la corrispondenza del nome al sesso, posto che il prenome "Andrea" ha natura sessualmente neutra, essendo utilizzato, nella maggior parte dei paesi europei ed extraeuropei, per soggetti femminili e maschili indifferentemente, e, pertanto, non è produttivo di alcuna ambiguità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 6 CORTE COST., DPR 03/11/2000 num. 396 art. 34 CORTE COST., DPR 03/11/2000 num. 396 art. 35, Costituzione art. 2 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)