Sez. 1, Sentenza n. 12641 del 26/05/2006 (Rv. 589670 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - EFFETTI - COGNOME DEL FIGLIO - IN GENERE | Previo riconoscimento materno - Successivo riconoscimento paterno - Presupposti e "ratio" dell'art. 262 cod.civ., commi secondo e terzo - Diritto al nome - Rilevanza costituzionale - Minore età del figlio naturale - Assunzione del cognome paterno sostituito o aggiunto a quello materno - Valutazione del giudice - Contenuto e finalità - Attribuzione automatica del patronimico - Esclusione - Conservazione del cognome materno - Ragioni giustificative - Pregiudizio derivante al minore dall'assunzione del patronimico o ipotesi in cui il matronimico sia assurto ad autonomo segno distintivo della di lui identità personale nel periodo intercorrente tra i due riconoscimenti.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - EFFETTI - COGNOME DEL FIGLIO - IN GENERE
In sede di applicazione delle disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 262 cod. civ., disciplinanti l'ipotesi in cui la filiazione nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, occorre muovere dal presupposto che il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo, avente copertura costituzionale assoluta, sicché il giudice deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre, prescindendo, anche a tutela dell'eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome. Oltre che nei casi in cui ne possa derivare danno all'interessato, l'assunzione del patronimico non dovrà, quindi, essere disposta allorquando precludere il diritto di mantenere il cognome materno, ormai naturalmente associato al minore dal contesto sociale in cui egli si trova a vivere, si risolverebbe in un'ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto "a essere se stessi". Il provvedimento deve, in definitiva, tutelare l'interesse del figlio minore non ad avere un'apparenza di filiazione regolare, ma a conservare il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 262 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)