Sez. 6, Sentenza n. 4911 del 07/12/1994 Cc. (dep. 31/01/1995) Rv. 200644 - 01
Misure cautelari - Reali - In genere | Giudice della revoca - Preclusione derivante dalla mancata impugnazione del provvedimento di sequestro - Esclusione.
Misure cautelari - Reali - In genere
Il principio secondo cui il giudice competente a pronunciarsi sulla revoca delle misure cautelari personali non incontra alcuna preclusione nella mancata impugnazione dell'ordinanza cautelare nei termini previsti dagli artt. 309 comma primo e 311 comma secondo cod. proc. pen., si applica anche alle misure cautelari reali. Ne consegue l'ammissibilità dell'appello (art. 322 bis cod. proc. pen.) proposto contro il diniego di revoca del sequestro, anche nel caso in cui non sia stato proposto il riesame previsto dall'art. 322 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)