Sez. 1, Ordinanza n. 21040 del 24/07/2025 (Rv. 675804-01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Domanda di rivalsa proposta, in via subordinata, dall'ANAS nei confronti del concessionario - Inammissibilità - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In sede di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio non può trovare ingresso la domanda proposta in via subordinata da uno dei soggetti convenuti nei confronti dell'altro, per essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche di un'eventuale condanna, in virtù della convenzione sottesa al provvedimento di concessione, dal momento che la stessa introduce questioni estranee all'oggetto del giudizio - costituito dalla determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione - riconducibili piuttosto all'alveo della c.d. garanzia impropria, il cui esame può compromettere la celerità della definizione della controversia, tenuto altresì conto che la competenza della Corte d'appello in unico grado di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, ha natura funzionale e non può essere estesa all'accertamento dei rapporti interni fra soggetti obbligati al pagamento dell'indennità.
Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 29 com. 2 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)