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Sez. 1, Sentenza n. 10752 del 11/11/1983 Ud. (dep. 14/12/1983) Rv. 161699 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - NATURA - CONCEDIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161699-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - NATURA - CONCEDIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto quesito dall'imputato da escludere eccezionalmente in presenza di speciali motivi di demerito, ma un beneficio da elargire solo ricorrendo particolari condizioni di merito. Ne consegue che, qualora, sussista una circostanza di valore positivo come una di quelle indicate nell'art. 62 bis cod. pen. le attenuanti in parola possono essere concesse indipendentemente dalla sussistenza a carico dell'imputato di circostanze di valore negativo, le quali ultime non possono essere poste a fondamento del diniego. Quest'ultimo, infatti, va motivato con il riferimento alla inesistenza o irrilevanza di circostanze di valore positivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)