diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4200 del 25/01/1985 Ud. (dep. 07/05/1985) Rv. 168995 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1985-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168995-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*

Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto quesito dell'imputato, da escludere eccezionalmente in presenza di speciali motivi di demerito, ma un beneficio, da elargire solo quando ricorrano particolari condizioni di merito. Ne deriva che il loro diniego non può essere maturato con il richiamo a circostanze di valore negativo, ma esclusivamente con la insussistenza o la irrilevanza di elementi di valore positivo. (V mass nn 158441 e 153787 nel senso della sufficienza della individuazione delle ragioni negative; (V mass n 165719; (V mass n 150595; (Conf mass n 165579, sulla prima parte; (Conf mass n 161699).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)