Sez. 3, Sentenza n. 903 del 09/04/1963 (Rv. 261255 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - POSIZIONE DELLE PARTI - ONERE PROBATORIO.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - POSIZIONE DELLE PARTI - ONERE PROBATORIO.*
L'opposizione al decreto d'ingiunzione da luogo ad un normale giudizio di cognizione, in cui le parti sono apparentemente invertite, poiche la posizione di attore, con i relativi oneri, spetta al creditore, convenuto in opposizione. Tale principio non soffre deroghe nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato concesso in base a parcella delle prestazioni effettuate da un professionista, corredata dal parere del competente organo professionale (consiglio dell'ordine o del collegio), nel senso che, se la prestazione dell'opera viene, in tutto o in parte, contestata, al professionista, che assume di essere creditore, incombe a quest'ultimo l'Onere di dimostrare che l'opera, o l'attivita dedotta, e stata realmente effettuata, poiche detto parere dell'organo professionale non costituisce prova della prestazione medesima, e le valutazioni poste a base del parere non vincolano il giudice, che puo procedere ad una nuova valutazione di tutto il materiale probatorio offerto dal professionista. (Conf 780/59, 4254/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)