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Sez. 1, Sentenza n. 1276 del 12/05/1973 (Rv. 363867 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL PROFESSIONISTA - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE CORREDANTE IL RICORSO PER INGIUNZIONE - VINCOLATIVITA - ESCLUSIONE - MOTIVAZIONE DEL DISSENSO DA PARTE DEL GIUDICE - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1973-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363867-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL PROFESSIONISTA - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE CORREDANTE IL RICORSO PER INGIUNZIONE - VINCOLATIVITA - ESCLUSIONE - MOTIVAZIONE DEL DISSENSO DA PARTE DEL GIUDICE - OBBLIGATORIETA.*

L'opposizione a decreto ingiuntivo, ancorche concesso in base a parere del consiglio dell' ordine professionale, in materia di retribuzione ad un professionista (nella specie, ingegnere), instaura, come ogni opposizione a provvedimento monitorio, un normale giudizio di cognizione, nel quale e da considerare attore il professionista che domanda la liquidazione della parcella, e che dunque deve dare la prova della fondatezza delle proprie istanze. Nel relativo giudizio, il parere del consiglio predetto non vincola il giudice, che puo procedere a nuova valutazione di tutto il materiale probatorio, e puo discostarsi da quel parere, salvo l'Obbligo di enunciare, sia pur sommariamente, le ragioni del suo dissenso. (Conf sulla prima parte, 903/63, mass n 261255; (Conf sulla seconda, 2750/67, mass n 330283; 484/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)