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Sez. 3, Sentenza n. 369 del 15/01/2002 (Rv. 551559 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Ordine dei chimici - Procedimento davanti ai consigli degli ordini locali - Superamento del termine ex art. 2 legge n. 241/1990 - Illegittimità del provvedimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551559-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Nel procedimento disciplinare davanti al consiglio dell'ordine locale dei chimici, il superamento del termine di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo non comporta l'illegittimità del provvedimento adottato, atteso che l'art. 2 cit. pone un termine acceleratorio per la definizione dei procedimenti amministrativi, ma non contiene alcuna prescrizione in ordine alla perentorietà del termine stesso, né alla decadenza della potestà amministrativa o alla illegittimità del provvedimento tardivo.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)