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Sez. L, Sentenza n. 10549 del 09/05/2007 (Rv. 596793 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Rapporto di lavoro sorto all'estero - Controversia contrattuale - Criteri indicati dalla Convenzione di Roma 19 giugno 1980 - Inapplicabilità della legge straniera - Legge nazionale applicabile - Criteri di individuazione.
Stato
decisa il 2007-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596793-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI

Per l'esame della controversia promossa da lavoratore dipendente di datore italiano per la dichiarazione di illegittimità di un licenziamento irrogato in relazione a rapporto di lavoro sorto ed eseguito all'estero e regolato dalla legge del luogo della prestazione lavorativa - secondo i criteri della Convenzione di Roma del 19 luglio 1980 sulle obbligazioni contrattuali, attuata dalla legge di ratifica 18 dicembre 1984 n. 975 e dalla legge 31 maggio 1995 n. 218 - ai fini dell'individuazione della normativa applicabile e del principio che, ove la legge dello stato estero non preveda tutela contro il licenziamento ingiustificato, deve farsi applicazione della legge italiana, l'accertamento della legislazione straniera è compiuto di ufficio dal giudice. A tale riguardo di fronte alla conoscenza della norma straniera il giudice italiano si pone nella stessa posizione che assume nei confronti della normativa italiana, trovando applicazione l'art. 113 del codice di procedura civile, che attribuisce in via esclusiva al giudice il potere di individuare le norme applicabili alla fattispecie, ricorrendo a qualsiasi canale di informazione ed utilizzando anche le sue conoscenze personali o la collaborazione delle parti. Ove in esito a tale verifica, escluda l'applicazione della legge straniera e ritenga applicabile quella italiana in materia di licenziamenti, il giudice farà applicazione di tutte le norme da questa previste, ivi comprese le garanzie conseguenti alla declaratoria di illegittimità del licenziamento previste dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Nel caso di specie, la Corte suprema ha confermato la sentenza di merito che, in sede di rinvio, aveva ritenuto che la legislazione dello Stato di New York, luogo della prestazione, - applicabile secondo i criteri di collegamento della Convenzione - non fosse compatibile con l'ordine pubblico italiano in quanto non assicura in via generale una tutela contro i licenziamenti ingiustificati).

Riferimenti normativi: Legge 18/12/1984 num. 975, Legge 31/05/1995 num. 218 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)