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Sez. U, Sentenza n. 3518 del 24/03/1993 (Rv. 481533 - 01)

Elezioni - Elettorato - Passivo - In genere (ineleggibilità) | Eleggibilità o decadenza della carica di consigliere di ente locale - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Introduzione della relativa questione mediante impugnazione del provvedimento di convalida o della proclamazione di decadenza - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481533-01

Elezioni - Elettorato - Passivo - In genere (ineleggibilità)

La giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle controversie in tema di eleggibilità o di decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale non trova limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento del consiglio di convalida degli eletti o di impugnazione dell'atto di proclamazione o d'impugnazione del provvedimento di decadenza, perché, anche in tali ipotesi, la decisione verte non sullo annullamento dell'atto amministrativo, ma sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo e dal momento che il giudice ordinario, nelle cause elettorali devolute alla sua cognizione, ha il potere di correggere, in caso di accoglimento del ricorso, il risultato dell'elezione stessa, sostituendo ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno il diritto di esserlo o di porre nel nulla il provvedimento di decadenza, ove emesso al di fuori delle condizioni che lo legittimano.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)