Sez. 5, Sentenza n. 12217 del 15/10/1985 Ud. (dep. 17/12/1985) Rv. 171393 - 01
AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITÀ) - QUESTIONI CIVILI - DI STATO PERSONALE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - CONDIZIONI - CARATTERE DI SERIETÀ DELLA CONTROVERSIA CIVILE - NECESSITÀ - VALUTAZIONE SOMMARIO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE IN MATERIA DI OPPOSIZIONE ALLE SENTENZE DICHIARATIVE DI FALLIMENTO.*
AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITÀ) - QUESTIONI CIVILI - DI STATO PERSONALE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - CONDIZIONI - CARATTERE DI SERIETÀ DELLA CONTROVERSIA CIVILE - NECESSITÀ - VALUTAZIONE SOMMARIO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE IN MATERIA DI OPPOSIZIONE ALLE SENTENZE DICHIARATIVE DI FALLIMENTO.*
A norma del secondo comma dell'art. 19 cod. proc. pen. spetta al giudice penale la delibazione sulla "serietà" della controversia civile prima di provvedere alla sospensione del processo penale allorché nel giudizio civile sia in discussione lo stato personale da cui dipende la esistenza del reato. Tale delibazione deve consistere in una sommaria valutazione di fatto che non implica l'approfondito esame di tutte le questioni sollevate in Sede civile, e che deve essere concisamente motivata in relazione alle ragioni essenziali della pronuncia. (fattispecie in materia di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento). (Conf mass n 151639).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)