Sez. 5, Sentenza n. 437 del 21/10/1981 Ud. (dep. 21/01/1982) Rv. 151639 - 01
AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITÀ) - QUESTIONI CIVILI - DI STATO PERSONALE - OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONI - CARATTERE DI SERIETÀ DELL'OPPOSIZIONE - NECESSITÀ - ONERE DI ALLEGAZIONE A CARICO DELL'IMPUTATO - SUSSISTENZA.*
AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITÀ) - QUESTIONI CIVILI - DI STATO PERSONALE - OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONI - CARATTERE DI SERIETÀ DELL'OPPOSIZIONE - NECESSITÀ - ONERE DI ALLEGAZIONE A CARICO DELL'IMPUTATO - SUSSISTENZA.*
L'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento importa la sospensione obbligatoria del procedimento penale per bancarotta, ai sensi dell'art. 19 cod. proc. pen., soltanto se abbia il carattere della fondatezza. È, pertanto, legittimo il rigetto dell'istanza di sospensione, qualora l'imputato non abbia prodotto, in osservanza di un preciso Onere, quanto meno, di allegazione, l'atto di opposizione, così che il giudice non possa valutarne i motivi e quindi stabilire se sia apparentemente fondato. (Conf mass n 138907; (Conf mass n 131984; (Conf mass n 125106).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 19 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)