Sez. 3, Sentenza n. 755 del 23/01/1995 (Rv. 489858 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Perdita totale della capigliatura - Danno alla salute - Configurabilità - Riduzione della capacità lavorativa - Configurabilità - Concorrenza delle due valutazioni.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
È censurabile l'affermazione del giudice di merito - in sede di liquidazione del danno alla persona (nella specie, del danno subito da una bambina) - che la perdita totale della capigliatura non incide in astratto sulla capacità lavorativa e quindi sulla capacità di produrre reddito, perché tale grave menomazione (incidente sulla vita di relazione) comporta, oltre ad una componente strettamente psico-fisica, che rientra nell'ambito del danno alla salute, anche una componente patrimoniale, che si ricollega all'incidenza negativa che la menomazione ha nell'esplicazione di attività complementari o integrative della normale attività lavorativa, determinando una riduzione della cosiddetta capacità di concorrenza dell'individuo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)